Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ:
Avvio dell’attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
- Settore non alimentare;
- Settore alimentare
REGIME AMMINISTRATIVO:
- SCIA
- SCIA unica
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI:
b) SCIA per l’avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Le successiveinstallazioni/disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all’ASL.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.lgs. n. 114/1998, art. 17
D.lgs. n. 59/2010, art. 67, c.1
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
ATTIVITÀ:
Subingresso
nell’attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici
- Settore non alimentare;
- Settore alimentare
REGIME AMMINISTRATIVO:
- Comunicazione
- SCIA unica
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI:
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Le successive installazioni/disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all’ASL.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.lgs. n. 114/98, artt. 17 e 26 c.5
D.lgs. n. 59/2010, art. 67, c.1
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
ATTIVITÀ:
Cessazione
REGIME AMMINISTRATIVO:
- Comunicazione
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI: -
RIFERIMENTI NORMATIVI: D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE [1]
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegato: q
Denominazione Allegato: Procura/Delega
Casi in cui è previsto l'allegato: Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
Allegato: q
Denominazione Allegato: Copia documento di identità del/i titolare/i
Casi in cui è previsto l'allegato: Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
Allegato: q
Denominazione Allegato: Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Casi in cui è previsto l'allegato: Nel caso di cittadini extracomunitari
Allegato: q
Denominazione Allegato: Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità
Casi in cui è previsto l'allegato: Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
Allegato: q
Denominazione Allegato: Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità
Casi in cui è previsto l'allegato: Sempre, in presenza di un preposto
Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegato: q
Denominazione Allegato: Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)
Casi in cui è previsto l'allegato: Sempre, in presenza di un preposto: Sempre obbligatoria in caso di vendita mediante apparecchi automatici di prodotti alimentari
Allegato: q
Denominazione Allegato: Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995
Casi in cui è previsto l'allegato: In caso di vendita di alcolici [2]
Allegato: q
Denominazione Allegato: Comunicazione semestrale elenco apparecchi automatici
Casi in cui è previsto l'allegato: In caso di installazione di apparecchi automatici alimentari contestuale all’avvio dell’impresa. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata semestralmente al SUAP in caso di disinstallazione/installazione di eventuali ulteriori apparecchi per la vendita di prodotti alimentari.
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegato: q
Denominazione Allegato: Procura/Delega
Casi in cui è previsto l'allegato: Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
Allegato: q
Denominazione Allegato: Copia documento di identità del/i titolare/i
Casi in cui è previsto l'allegato: Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
Allegato: q
Denominazione Allegato: Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Casi in cui è previsto l'allegato: Nel caso di cittadini extracomunitari
Allegato: q
Denominazione Allegato: Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità
Casi in cui è previsto l'allegato: Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante
Allegato: q
Denominazione Allegato: Dichiarazione da parte del Notaio
Casi in cui è previsto l'allegato: Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegato: q
Denominazione Allegato: Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.
Casi in cui è previsto l'allegato: Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto deiregolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso (in relazione al/i magazzino/i).
Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE;
Rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico (in caso di installazione di distributori automatici su suolo pubblico).
Morali:non possono esercitare attività commerciale (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
Requisiti specifici: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare …. è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana [3]
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande;
- di avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o di avere esercitato l’attività in questione in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e di aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
[1] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[2] La vendita di bevande alcoliche è possibile solo attraverso distributori automatici che consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici (vedere nota Min. Interno n. 557/PAS/U/015966 del 18/10/2016);
[3] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;