Richiedere la Licenza per attività di servizio taxi

Servizio attivo

Per gli Operatori che intendono esercitare il servizio Taxi.

A chi è rivolto

Operatoriche intendono esercitare il servizio Taxi.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI

Requisiti Morali: non possono esercitare il servizio Taxi, salvo riabilitazione: coloro che sono destinatari delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c. 3-bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio del servizio Taxi occorre, inoltre, non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).[10]

Requisiti professionali: ai fini dell’esercizio del servizio Taxi, occorre l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 6, L. n. 21/1992. L'iscrizione è altresì necessaria per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare della licenza per un tempo definito e/o un viaggio determinato.

Descrizione

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’esercizio del servizio Taxi sono le seguenti:

Istanza di partecipazione al Bando Taxi;
Istanza di rilascio della licenza;
Istanza di trasferimento della licenza;
Istanza di trasferimento della licenza a erede;
Istanza di trasferimento della licenza a soggetto designato dall’erede;
Comunicazione di sostituzione alla guida;
Comunicazione di sostituzione alla guida per malattia, invalidità o sospensione patente;
Comunicazione di avvalimento di collaboratori familiari;
Comunicazione di cessazione dell’attività.

Il servizio Taxi è diretto a soddisfare esigenze di trasporto singole o di piccoli gruppi di persone; esso è rivolto ad una utenza indifferenziata, prevede lo stazionamento in luogo pubblico, tariffe e modalità determinate dal Comune.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, nel cui ambito la prestazione è obbligatoria, per ogni destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale[1].

La licenzaè rilasciata dal comune attraverso bando pubblico, ai singoli che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicoloo natante, in base alla programmazione economica e territoriale regionale, anche al fine di integrare il trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto.

Non è ammesso che uno stesso soggetto cumuli più licenze taxi ovvero la licenza taxi e l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente[2].

Il servizio è effettuatoa richiesta diretta del trasportato/i, dietro corrispettivo calcolato con tassametro omologato[3], in base a tariffe determinate dal comune[4].

Il servizio taxi ha precedenza nei varchi edeve essere accessibile ai portatori di handicap. Le autovetture devono essere dotate sul tetto di un contrassegno luminoso con la scritta «taxi», con un numero d'ordine e una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

La licenza può essere trasferita, a persona designata dal titolare, quando questi:

a) sia in possesso di licenza da cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad un erede appartenente al suo nucleo familiare in possesso dei requisiti ovvero, entro due anni, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, iscritti nel ruolo e in possesso dei requisiti prescritti.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico ne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

I titolari di licenza possono essere sostituiti da chiunque abbia i requisiti richiesti dalla normativa vigente[5].Gli eredi minori del titolare possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo fino al raggiungimento della maggiore età.

I titolari di licenza, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute dopo il rilascio della licenza, possono mantenerne la titolarità, a condizione che siano sostituiti alla guida da persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. I titolari di licenza possono, inoltre, avvalersi, della collaborazione di familiari iscritti nel ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Può essere consentito l'esercizio dell'attività anche fuori del territorio del comune che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati.

Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti è assimilato, ove possibile, al servizio taxi, per cui non si applicano le disposizioni dell'autorità marittima, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e le procedure inerenti la navigazione e la sicurezza della stessa.

I comuni possono prevedere che i titolari di licenza taxi svolgano servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

Nei comuni di minori dimensioni, individuati per ogni provincia dalla CC.I.AA.[6], in base ai criteri della popolazione, estensione territoriale e intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, i veicoli adibiti al servizio Taxi possono essere esonerati dall'obbligo del tassametro.

Ai sensi dell’art.6 del D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006 i comuni, possono:

a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie;

b) bandire concorsi straordinari[7] per il rilascio, a titolo gratuito o oneroso, di nuove licenze;

c) rilasciare licenze temporanee o stagionali per fronteggiare particolari eventi;

d) prevedere in via sperimentale la possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l’espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti;

e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio, con obblighi e tariffe differenziati;

f) prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

- Legge Regionale n. ........ in data ....../....../............;

- Regolamento comunale per gli autoservizi pubblici non di linea, approvato con Deliberazione di C.C. n. ........................................ in data ....../....../............;

- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);

 

Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi del taxista

Art.8, c.1, l. 15 gennaio 1992 n. 21

Dati identificativi dell’impresa

Art. 7, c.1, l. 15 gennaio 1992 n. 21

Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

Art.6, c.5, l. 15 gennaio 1992 n. 21

Possesso requisiti morali

Artt.67, d.lgs. N. 159/2011 e artt. 11 e 92 tulps

Elementi identificativi del veicolo/natante adibito a Taxi

Art. 8, c.1, L. 15 gennaio 1992, n. 21

Possesso requisiti professionali 

Art. 6, c.5, l. 15 gennaio 1992 n.21

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.

Come fare

Preliminarmente occorre:

a) iscriversi, quale titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui all'art.5 della L. 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane o nelle altre forme previste dalla legge.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Alla presentazione dell’istanza/comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Cosa serve

Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare l’istanza

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

Documentazione attestante la disponibilità del veicolo da adibire al servizio TAXI;

Sempre in caso di istanza di licenza e istanza di trasferimento della licenza

Documentazione che attesti di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati

Sempre in caso di trasferimento della licenza

Quadro A) Dichiarazione del titolare che trasferisce la licenza

Sempre in caso di trasferimento della licenza

Licenza Taxi in originale

Sempre in caso di trasferimento della licenza

certificazione medica AUSL comprovante lo stato di malattia/infortunio ovvero provvedimento di ritiro definitivo della patente

Sempre in caso di trasferimento della licenza ai sensi dell’art. 9, c.1 della L. n. 21/1992

Copia dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo della sua presentazione) o comunque atto attestante la qualità di erede;

Sempre in caso di trasferimento della licenza ai sensi dell’art. 9, c.2 della L. n. 21/1992

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

Certificato medico; certificato di invalidità; verbale di sospensione patente di guida; copia documentazione comprovante incarichi a tempo pieno sindacale o pubblici elettivi

Sempre, rispettivamente nei casi di sostituzione temporanea per motivi di salute, gravidanza e puerperio; per invalidità; per sospensione della patente di guida del titolare della licenza; per incarichi pubblici elettivi e sindacali

Quadro A) Dichiarazione del sostituto alla guida con allegata copia documento d’identità

Sempre, nel caso di sostituzione alla guida

Quadro A) Dichiarazione del collaboratore familiare

Sempre, nel caso di avvalimento di collaboratore familiare

Copia contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti/contratto di gestione

Sempre, nel caso di sostituzione alla guida

Certificato di morte del titolare della licenza e copia della dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo della sua presentazione) o comunque atto attestante la qualità di erede

Sempre in caso di sostiituzione alla guida su designazione di erede

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

Licenza Taxi originale.

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

Attestazione del versamento di euro ..................

Quando previsto dal Comune

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione

Cosa si ottiene

La protocollazione della richiesta

Tempi e scadenze

Il procedimento di rilascio della licenza è disciplinato dal bando di concorso.

I restanti procedimenti autorizzatori sono soggetti ad un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro ........ giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.

 

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio SUAP Commercio e Attività Produttive

Piazza Trento e Trieste n.1 - 03014 , Fiuggi (FR)

Telefono: 07755461369
Telefono: 07755461366
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Email: suap@comunedifiuggi.it
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Pagina aggiornata il 13/03/2024