Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Piscine di categoria A, sono le seguenti:
- avvio;
- subingresso;
- cessazione.
Per piscine, s’intendono i complessi attrezzati per la balneazione, con la presenza di una o più vasche artificiali utilizzate per l’offerta al pubblico, finalizzate all’addestramento all’attività natatoria, alle gare sportive, ad attività ricreative, formative e/o terapeutiche, esercitate nell’acqua contenuta nelle vasche stesse.
Ai sensi della Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003), le piscine si inquadrano come segue:
CATEGORIA A: piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica che, in base alle caratteristiche gestionali, possono essere distinte in:
Gruppo a1) - Piscine con accesso di pubblico indifferenziato a pagamento;
Gruppo a2) - Piscine ad uso collettivo (inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci), quali ad esempio:
a2.1 - pubblici esercizi; a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche; a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.; a2.4 - palestre, centri estetici e simili; a2.5 – circoli privati, associazioni;
Gruppo a3) - Impianti finalizzati al gioco acquatico.
Gruppo a4) - Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più dei precedenti gruppi.
CATEGORIA B:piscine di condomìni, destinate solo ad uso privato degli aventi titolo e loro ospiti.
In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:
Gruppo b1) - Piscine facenti parte di condomìni, superiori a quattro unità abitative.
Gruppo b2) - Piscine facenti parte di condomìni, fino a quattro unità abitative.
CATEGORIA C: Piscine interne a strutture di cura, riabilitazione, termali, con disciplina specifica.
In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali si distinguono le seguenti tipologie:
Tipologia 1, Piscine scoperte (complessi con vasche non confinate in strutture chiuse permanenti);
Tipologia 2, Piscine coperte (complessi con vasche confinate in strutture chiuse permanenti);
Tipologia 3, Piscine di tipo misto (complessi con vasche scoperte e coperte utilizzabili anche contemporaneamente);
Tipologia 4, Piscine di tipo convertibile (complessi con uno o più vasche, nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche).
In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:
Tipo a: Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono le attività natatorie in conformità al genere e a livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);
Tipo b: Vasche per tuffi ed attività subacquee, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne i tuffi;
Tipo c: Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
Tipo d: Vasche per bambini, con requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità ≤60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
Tipo e: Vasche polifunzionali, con caratteri morfologico-funzionali che consentono l’uso contemporaneo per attività diverse o con requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
Tipo f: Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.
Tipo g: Vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), con requisiti morfologico-funzionali e dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario.
Tipo h: Vasche per usi termali, in cui l’acqua è utilizzata come mezzo terapeutico per le sue caratteristiche fisico – chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario.
Per una struttura di Categoria C, ad esclusione delle vasche termali tipo h, sono ammissibili attività ricadenti nella Categoria A, nei limiti di compatibilità stabiliti dalle disposizioni tecniche regionali. È in ogni caso vietato il contemporaneo svolgimento dei due tipi di attività.
Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive.
Ai fini dell’igiene, sicurezza e funzionalità, le piscine di Categoria A, devono essere dotate del seguente personale (le cui mansioni possono anche essere espletate dallo stesso soggetto):
- Responsabile della piscina che deve assicurarne il corretto funzionamento sotto l’aspetto gestionale, tecnologico, organizzativo,igienico-ambientale;
- Assistente bagnanti (abilitato alle operazioni di salvataggio e primo soccorso, che vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi limitrofi);
- Responsabile impianti tecnologici (che garantisce il loro corretto funzionamento).
Le piscine devono, inoltre, essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile della piscina, in merito agli aspetti igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono ad avere idonee condizioni nell’impianto e di un piano di autocontrollo.
Per le piscine destinate ad attività di trattenimento o svago, con accesso pubblico indiscriminato, con o senza pagamento di corrispettivo e finalità imprenditoriale, occorre inoltre acquisire le licenze di cui all’art. 68, 80 e 86 Tulps”.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’attività di piscina può essere esercitata unitamente ad attività ricettiva, di vendita, di somministrazione di alimenti e bevande o ad attività di altro tipo, purché i locali in cui è insediata siano conformi ai requisiti prescritti per le singole tipologie di attività.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003);
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934);
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente ... riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Specifiche discipline regionali;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutivanecessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione
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Norme che ne prevedono la produzione
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Dati identificativi dell’impresa
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Art. 2195 codice civile
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Qualità rivestita dal titolare dell’impresa
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Art. 2082 codice civile
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Ubicazione esercizio
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Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali
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Rispetto norme igienico sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti)
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Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali
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Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011
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Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011
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Possesso requisiti morali di cui al Tulps nei casi previsti
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Tulps (R.D. n. 773/1\931)
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Conformità attrezzature alle prescrizioni vigenti
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Normative di sicurezza settoriali
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Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
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D.lgs. N. 81/2008
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Assolvimento obblighi in materia di scarichi di acque reflue
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Art.124, d.lgs. 152/2006
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Assolvimento obblighi in materia di rifiuti speciali e/o pericolosi
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D.lgs. 152/2006
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Assolvimento obblighi in materia di installazione di impiabtui all'interno degli edifici
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D.m. sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “...
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Rispetto norme prevenzione incendi, nei casi previsti
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D.p.r. n. 151/2011
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Assolvimento obblighi in materia di acustica, nei casi previsti
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L. N. 447/1995 e discipline acustiche comunali
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Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali
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Art. 13, d.lgs. N. 196/2003
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Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000
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Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000
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Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi
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Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011
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