Avviare attività: Altre agenzie d’affari

Servizio attivo

Alle Imprese che intendono avviare Agenzie di affari diverse da quelle di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni e di recupero stragiudiziale dei crediti.

A chi è rivolto

Requisiti morali: Costituiscono impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività:

  • l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.Lgs. n. 159/2011). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.Lgs. n. 159/2011.
  • la sussistenza delle condizioni previste dagli art. 11[6] e 131[7], T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).

Requisiti oggettivi:

Conformità dei locali alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie.

Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2006.

Descrizione

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di altre Agenzie di affari, sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • cessazione dell’attività.

Per "agenzie pubbliche", s’intendono le imprese che offrono intermediazione nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con esclusione delle attività già soggette a specifica disciplina di settore (ad es. agenzie disbrigo pratiche automobilistiche, agenzie di viaggio, etc.).

Gli elementi caratterizzanti sono: l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti; la prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta; la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera e il fine di lucro.

Rientrano, ad es., tra le attività ricomprese nella presente scheda informativa: agenzie per la compravendita di oggetti usati per conto terzi, spedizioni per conto terzi, esposizioni e compravendita di opere d'arte per conto terzi, pubblicità per conto terzi (a mezzo televisione, radio stampa, manifesti), inserzioni pubblicitarie per conto terzi, intermediazione nell’acquisizione e vendita di spazi pubblicitari, disbrigo pratiche amministrative, visure e certificati per conto terzi, disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria, collocamento complessi di musica leggera per conto terzi, disbrigo pratiche infortunistiche per conto terzi, etc.

Ai sensi dell’art.120 del T.U.L.P.S., gli esercenti le agenzie di affari sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari contenente le indicazioni di cui all’art.219 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni cui attendono, con le tariffe.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., il Questore può impartire le prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico interesse.

Ai sensi dell’art.12-bis del R.D. n. 635/1940 “Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931)
  • Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
  • D.Lgs. n. 112/1998;
  • D.Lgs. n.126/2016 e D.Lgs. n.222/2016;
  • REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

    Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/1990, la Comunicazione deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

    Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

     

    ATTIVITÀ

    REGIME AMMINISTRATIVO

    CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

    RIFERIMENTI NORMATIVI

    107

    Avvio dell’attività

    Comunicazione

    La comunicazione deve essere presentata al SUAP

    Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115

    D.Lgs. n. 112/1998, art. 163

     

    Cessazione

    Comunicazione

       

    Alla presentazione della Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato, con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

    Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.Lgs. n. 126/2016).

    Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

    Norme che ne prevedono la produzione

    Dati identificativi dell’impresa

    Art. 2195 codice civile

    Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

    Art. 2082 codice civile

    Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie dei locali

    Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

    Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.Lgs. n.159/2011 (Legge antimafia)

    Art. 67, c.1, lett. A), D.Lgs. n. 159/2011

    Accettazione incarico e possesso requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato)

    Art. 8, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 131 del T.U.L.P.S.

    Artt. 11 e 131, T.U.L.P.S.

    Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

    D.Lgs. n. 81/2008

    Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

    Art. 13, D.Lgs. n. 196/2003

    Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

    Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

    Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

    Artt. 67 e 85, D.Lgs. n. 159/2011

    Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

    Art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016

    N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione.

Come fare

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora la Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

Ai sensi dell’art. 2, c.1, D.Lgs. n. 126/2016, i suddetti moduli prevedono, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione.

Cosa serve

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione di accettazione incarico e possesso dei requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato) - allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di rappresentante

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di altri soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

Cosa si ottiene

La protocollazione della richiesta

Tempi e scadenze

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ............ giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio SUAP Commercio e Attività Produttive

Piazza Trento e Trieste n.1 - 03014 , Fiuggi (FR)

Telefono: 07755461369
Telefono: 07755461366
Telefono: 07755461310
Email: suap@comunedifiuggi.it
PEC: info@pec.comune.fiuggi.fr.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 13/03/2024