Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti, sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- cessazione dell’attività.
Per "agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti" s’intendono le imprese che offrono intermediazione nella gestione, incasso e recupero per conto terzi di crediti insoluti in qualsiasi modalità di contatto con il debitore, nel rispetto delle norme vigenti, nonché l’espletamento dell’attività connesse.
Come per le altre tipologie di agenzia di affari, gli elementi caratterizzanti sono: l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti; la prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta; la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera e il fine di lucro.
A differenza delle altre agenzie di affari, quelle di recupero stragiudiziale dei crediti sono invece abilitate allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali (non è necessario disporre, pertanto, di ulteriori locali nelle province interessate diverse da quella ove il questore ha rilasciato autorizzazione).
Ai sensi dell’art.120 del T.U.L.P.S. gli esercenti le agenzie di affari sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, contenente le indicazioni di cui all’art.219 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. e, l’onere di affissione della tabella può essere assolto anche mediante esibizione o comunicazione al committente della licenza e relative prescrizioni, con l’indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza deve comunicare preventivamente alla Questura l’elenco dei propri agenti con il rispettivo ambito territoriale, e a tenere a disposizione di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. Gli agenti devono esibire copia della licenza a richiesta di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell’agenzia per cui operano.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., il Questore può impartire le prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico interesse.
Ai sensi dell’art.12-bis del R.D. n. 635/1940 “Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge”.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931)
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- Legge n. 241/1990; D.Lgs. n. 126/2016; D.Lgs. n. 222/2016;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/1990, l’Istanza deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune (o direttamente al Questore), anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ
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REGIME AMMINISTRATIVO
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CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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106
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Avvio dell’attività
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Autorizzazione
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L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore
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Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c. 6
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Cessazione
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Comunicazione
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Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.Lgs. n n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione
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Norme che ne prevedono la produzione
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Dati identificativi dell’impresa
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Art. 2195 codice
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Qualità rivestita dal titolare dell’impresa
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Art. 2082 codice civile
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Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie dei locali
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Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali
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Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.Lgs. n 159/2011 (Legge antimafia)
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Art. 67, c.1, lett. A), D.Lgs. n. 159/2011
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Accettazione incarico e possesso requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato)
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Art. 8, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)
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Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 131 del T.U.L.P.S.
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Artt. 11 e 131, T.U.L.P.S.
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Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
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D.lgs. N. 81/2008
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Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali
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Art. 13, D.Lgs. n. 196/2003
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Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000
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Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000
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Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi
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Artt. 67 e 85, D.Lgs. n 159/2011
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Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale
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Art. 2, c.2, D.Lgs. n 126/2016
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N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.