Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di esercizio con apparecchi videoterminali ex art. 110, c.6, lett. b), Tulps sono le seguenti:
Per esercizio con apparecchi ex art. 110, c.6, lett. b), Tulps, s’intende l'installazione di apparecchi videoterminali che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa ex art. 14-bis, c.4, D.P.R. 26/10/1972, n. 640 e le cui condizioni di esercizio sono definite con Decreto AAMS.
L’esercizio dell’attività e subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31) rilasciata dal Questore.
Ai sensi del Decreto AAMS del 22 Gennaio 2010:
- il costo massimo della singola partita è di euro 10,00, con posta minima di 0,5 euro e vincita massima di euro 5.000,00 per partita; è previsto un Jackpot di sala pari ad euro 100.000,00 ed un jackpot complessivo di sistema di gioco pari ad euro 500.000,00;
- gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in:
a. sale bingo (di cui al D.M. Economia e Finanze 31 gennaio 2000, n. 29), che abbiano uno spazio dedicato al gioco con apparecchi ex art. 110, c.6, T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie adibita al gioco del bingo;
b. agenzie di scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi (di cui al D.M. Economia e Finanze 1° marzo 2006, n. 111;
c. agenzie di scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
d. negozi di gioco di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;
f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi ex art. 110, c.6 T.U.L.P.S..
Il citato Decreto AAMS del 22 gennaio 2010, stabilisce, infine, anche Il rapporto tra superficie della sala e numero di apparecchi videoterminali e le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione dati a cui tali apparecchi sono connessi
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- D.L. n. 40/2010, convertito in L. n. 73/2010;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ
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REGIME AMMINISTRATIVO
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CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Esercizio con apparecchi videoterminali (ex art. 110, comma 6, lett. b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT)
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Autorizzazione
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L’istanza è presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.
In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.
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Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 88 e 110
D.L. n. 40/2010, convertito in L. n. 73/2010, art. 2, c.2-quater
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 65
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L’istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore ovvero presentata direttamente al Questore stesso.
Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato, con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza
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Norme che ne prevedono la produzione
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Dati identificativi dell’impresa
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Art. 2195 codice civile
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Qualità rivestita dal titolare dell’impresa
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Art. 2082 codice civile
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Ubicazione area
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Art. 88, tulps (r.d. n. 773/1931)
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Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011
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Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011
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Requisiti di onorabilità ex artt. 11, 92 e 131 tulps
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Artt. 11, 92 e 131, tulps
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Rispetto parametri numerico-quantitativi stabiliti dal Decreto AAMS del 22 Gennaio 2010
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Art. 110, c.6, lett.b), TULPS
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Rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto di pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.)
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Specifiche disposizioni nazionali, regionali e comunali
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Rispetto disposizioni locali in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria
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Specifiche disposizioni locali
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Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)
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Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010
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N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.