Alle Imprese che intendono effettuare la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio on line.
Requisiti generali
Rispetto deiregolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria;
Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE;
Requisiti Morali:non possono esercitare il commercio (art. 71, D.lgs. n. 59/10 e s.m.i.):
coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[3] ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
Requisiti specifici: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare …. è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[4];
avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in questione in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana),
essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
è stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro;
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».