Avviare attività: Vendita in spacci interni

Servizio attivo

Alle Imprese che intendono svolgere attività di vendita al dettaglio in spacci interni.

A chi è rivolto

Alle Imprese che intendono svolgere attività di vendita al dettaglio in spacci interni.

Requisiti generali.

Idoneità dei locali dal punto di vistaurbanistico, edilizio e della destinazione d’uso.

Morali:non possono esercitare attività commerciale (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):

coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva  per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per effetto della disposizioneintrodotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.

Descrizione

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita in spacci interni sono le seguenti:

  • Apertura/Trasferimento di sede/Ampliamento;
  • Subingresso;
  • Sospensione temporanea dell’attività;
  • Cessazione dell’attività.

ENTI COMPETENTI

  • Comune;
  • ASL;
  • Agenzia delle Dogane

 

Per “vendita in spacci interni” si intende la vendita a dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, militari, soci di cooperative di consumo, aderenti a circoli privati, nonché nelle scuole e ospedali esclusivamente a coloro che hanno titolo ad accedervi.

La vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 16 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e dell’art. 66 del D.lgs. 59/2010 e s.m.i., rientrando tale tipologia distributiva nelle forme speciali di vendita di cui all’art. 4, c.1, lett. h) del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i..

La vendita in spacci interni deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via e può essere esercitata con riferimento aisettori merceologici: alimentare e non alimentare.

I requisiti professionali nel commercio in spacci interni non sono più richiesti, per effetto della nuova formulazione dell’art. 71, c.6, D.lgs. n. 59/2010, introdotta dall’art. 8, c.1, lett. e), D.lgs. n. 147/2012.

L’eliminazione dell’obbligo del possesso del requisito professionale per il soggetto titolare dell’attività non lo esime, tuttavia, dalla necessità di rispettare le disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria, sia in relazione ai luoghi utilizzati che alle risorse umane impiegate, né impedisce ai soggetti cui eventualmente spetta regolare l’accesso delle persone nei relativi spazi e concedere l’uso degli stessi al predetto soggetto titolare, di individuare nell’ambito dei relativi rapporti di diritto privato le modalità più idonee per garantire la massima tutela e qualità dei servizi ai propri associati, ospiti o utenti (vedasi Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3656/C del 12/09/2012).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE”;
  • Regolamento n.852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

38

Apertura

Trasferimento di sede

Ampliamento

Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi

 

 

D.lgs. n. 114/1998, art. 16

D.lgs. n. 59/2010, art. 66

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

  1. Settore non alimentare;
  1. SCIA

 

 

 

  1. Settore alimentare
  1. SCIA unica

b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL.

Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

 

39

Subingresso

Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi

 

 

D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5

D.lgs. n. 59/2010, art. 66

Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari

 

  1. Settore non alimentare;
  1. Comunicazione

Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:

La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.

 

 

  1. Settore alimentare
  1. SCIA unica

 

40

Cessazione

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5

Come fare

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Cosa serve

Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante

Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di commercio in spacci interni di prodotti alimentari

q

SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale

In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale

q

Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 per la vendita di alcolici

In caso di vendita di alcolici

q

SCIA prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ovvero

in caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75Kg, ovvero

in caso di vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc

q

Comunicazione per la vendita di medicinali da banco e medicinali veterinari

In caso di vendita di farmaci da banco o medicinali veterinari

Richieste di autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA o alla SCIA UNICA nell’ambito della SCIA CONDIZIONATA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita di prodotti fitosanitari

In caso di vendita di prodotti fitosanitari

q

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi

In caso di vendita di oggetti preziosi

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità

Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di subingresso in spacci interni di prodotti alimentari

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, imposta di bollo, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

q

  • Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato

ovvero

  • Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria per la presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata)

Cosa si ottiene

La protocollazione della richiesta

Tempi e scadenze

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal suo ricevimento, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla presentazione della stessa. La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro .... giorni dalla data di ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false /mendaci è prevista, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio SUAP Commercio e Attività Produttive

Piazza Trento e Trieste n.1 - 03014 , Fiuggi (FR)

Telefono: 07755461369
Telefono: 07755461366
Telefono: 07755461310
Email: suap@comunedifiuggi.it
PEC: info@pec.comune.fiuggi.fr.it
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Pagina aggiornata il 13/03/2024