Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in grandi strutture di vendita del settore alimentare sono le seguenti:
- Apertura/Trasferimento di sede/Ampliamento;
- Subingresso;
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante/preposto;
- Cessazione.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Vigili del fuoco;
- Agenzia delle Dogane
Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per grandi strutture, s’intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
superiore a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 9 del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i.
Le singole Regioni:
adottano le norme sul procedimento, stabilendo il termine non superiore a 180 gg. (60 gg. per indire la Conferenza dei Servizi e 120 gg. per il suo svolgimento), entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. n. 241/1990;
adottano i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l’assunzione dell’impegno di reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione; il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
stabiliscono i casi in cui l’autorizzazione all’ampliamento di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 L. n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo, tenendo conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’art. 26, c.2 del D.lgs.n. 114/98 consente il commercio dettaglio/ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile, ai sensi dell’art. 8 c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012 tiene conto della superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. se la superficie complessiva destinata al commercio dettaglio/ingrosso rientra nel dimensionamento delle grandi strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio anche qualora la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento del vicinato o delle medie strutture).
Per effetto della disposizioneintrodotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE...”;
Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
D.lgs. n. 126/2016;
D.lgs. n. 222/2016;
Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69;
D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione
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Norme che ne prevedono la produzione
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Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese
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Art. 2195 Codice Civile
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Qualità rivestita dal titolare dell’impresa
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Art. 2082 codice civile
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Possesso requisiti morali e professionali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i.
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Art. 9, c.2, lett. A) del d.lgs. N. 114/1998
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Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011
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Art. 67, c.1, lett. A) del D.lgs. 159/2011, (Legge antimafia)
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Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 del dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi
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Art. 71, c.5, del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..
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Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita
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Art. 9, c.2, lett. B) del d.lgs. N. 114/1998
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Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso
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Modello com 2 di cui all’art. 10, c.5 del d.lgs. N. 114/1998
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Dichiarazione impegno reimpiego personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare ex art. 10, c.2 del d.lgs. N. 114/1998
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Art. 9, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 114/1998
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Dichiarazioni connesse alla programmazione comunale/sovraordinata per grandi strutture di vendita
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Regolazione comunale e sovraordinata
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Dichiarazione preposto
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Art. 71, c.6bis, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.
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Prestazione consenso al trattamento dei dati personali
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Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003
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Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata
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D.p.r. 581/95
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Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000
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Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000
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Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi
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D.p.r. n. 151/2011
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Subingresso e cessazione attività
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Art. 26, c.5 del D.lgs. N. 114/1998
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Impegno ad allegare copia documentazione richiesta
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Art. 2, c.2 del d.lgs. N. 126/2016
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N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazionedella documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da soggetto intermediario);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ..................... (procedimento autorizzatorio);
- documentazione attestante l’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale e sovraordinata (procedimento autorizzatorio);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ
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REGIME AMMINISTRATIVO
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CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento
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Autorizzazione – Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indire la Conferenza dei Servizi e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA unica
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Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentatacontestualmente
all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
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D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1, lett. f) e art. 9
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
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Subingresso
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SCIA unica
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Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla Comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.
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D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
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Cessazione
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Comunicazione
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D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5
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Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc. e di impatti sovracomunali, che giustificano l’adozione della programmazione comunale e sovraordinata.
Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato, con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanza/Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui agli artt. 19 c.3 o 20 c.1 della L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente.
Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.