A far data dal 10 ottobre 2023, l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, posto in essere da un comune cittadino privato, è sanzionato, ai sensi del revisionato articolo 255, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, non più con una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro (in caso di rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa era aumentata fino al doppio), bensì penalmente.
Sanzioni penali, dunque, per gli abbandoni di rifiuti effettuati anche da un comune cittadino privato, al pari di quelli effettuati da un titolare d’impresa o responsabile di ente, per i quali la disciplina sanzionatoria continua a rinvenirsi nell’articolo 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 (rimasto invariato), che stabilisce:
«Si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, le seguenti pene:
l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
l'arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi».