IL SINDACO
Premesso - che l’Amministrazione Comunale ha da poco completato un intervento di manutenzione straordinaria dell’area attrezzata denominata Parco Helmstedt in cui i bambini,
sotto la sorveglianza degli adulti (genitori, personale addetto, etc…), possono svolgere attività ludiche, avvalendosi di apposite attrezzature castelli, scivoli, altalene ed altro;
- che al fine di garantire la salute, la sicurezza e l’incolumità dei bambini che frequentano tali aree e la durabilità delle attrezzature e il loro impiego nel rispetto delle norme di sicurezza le
case produttrici fissano, per ogni attrezzatura, la fascia d’età dei soggetti idonei ad utilizzare le strutture stesse;
Accertato che spesso le attrezzature ludiche vengono utilizzate da soggetti aventi età superiore a quella consentita, da cui ne deriva la rapida usura o la rottura delle attrezzature stesse, che costringono l’Amministrazione Comunale a farsi carico di onerosi e frequenti interventi di riparazione e/o di sostituzione;
Considerato che l’utilizzo improprio delle attrezzature, oltre che determinare danni materiali, potrebbe essere causa di pericolo per l'incolumità pubblica dei frequentatori delle aree giochi;
Ritenuto per le motivazioni sopra espresse di dover garantire l’utilizzo corretto delle attrezzature ludiche sulle aree gioco presenti all’interno delle aree di verde pubblico, al fine di prevenirne l’uso improprio, in quanto trattasi di beni di proprietà pubblica;
Considerato che l’utilizzo di tutte le attrezzature da gioco presenti nell’area di proprietà comunale, denominata Parco Helmstedt e comunque di tutte quelle sulle quali sarà apposta
idonea cartellonistica, sarà disciplinato dalla presente Ordinanza;
Visto il Regolamento di Tutela del Verde Urbano, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27.11.2001;
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con delibera Consiglio Comunale n.26 del 23.08.2005;
Visto il D. Lgs nr. 267/2000 recante “Testo Unico degli Enti Locali”, con particolare riferimento all’art. 7 bis e all’art 54;
ORDINA CHE
• tutte le attrezzature ludiche presenti all’interno delle aree gioco dovranno essere utilizzate, esclusivamente, da bambini la cui età sia compresa nella fascia indicata nel
cartello divulgativo prossimo ad ogni area giochi e comunque di età non superiore a 12 (dodici) anni;
• il libero uso da parte dei minori dei giochi e degli arredi presenti (panchine, cestini, bacheche, punti luce, etc.) sia posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità
delle persone che li hanno in vigilanza, sui cui soggetti ricadrà la responsabilità per l’utilizzo improprio delle attrezzature e degli arredi per eventuali danni derivanti, e
DISPONE QUANTO SEGUE
nel Parco Helmstedt e nell’area Palacongressi è vietato:
1. accedere dalle ore 24:00 alle ore 6:00 per il periodo I° aprile/30 settembre e dalle ore 21:00 alle ore 6:00 per il periodo I° ottobre/31 marzo);
2. ostacolare intenzionalmente o in modo sconsiderato la sicurezza, il benessere e lo svago dei fruitori delle aree;
3. eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare alberi e arbusti o parte di essi, siepi, prati e fiori;
4. circolare con biciclette, pattini a rotelle, rollerblade e simili nelle aree non specificatamente destinate a tali scopi (piste da skate e da pattinaggio), fatta eccezione per le bici di piccola
taglia utilizzate dai bambini fino a dodici anni;
5. circolare con carrozzelle a pedali (risciò o simili), trenini turistici e simili, a cavallo o con carrozze trainate;
6. accedere ai viali interni e ai prati con qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli di servizio per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, di soccorso e delle
Forze dell'Ordine;
7. provocare danni a strutture e infrastrutture esistenti;
8. campeggiare, pernottare, accendere fuochi;
9. inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte di acque, usare la fontana per lavare cose o animali;
10. bivaccare, abusare di bevande alcooliche, apprestare giacigli di fortuna e soddisfare bisogni fisiologici;
11. accedere con cani, se non accompagnati dai rispettivi conducenti e muniti di guinzaglio e/o museruola;
12. pascolare animali;
13. comportarsi in maniera indecorosa, importunare gli utilizzatori del parco con attività di accattonaggio, vendita ambulante itinerante, promozioni di attività commerciali;
14. fumare nelle aree giochi in presenza di lattanti e bambini fino a 12 anni e di donne in evidente stato di gravidanza;
15. gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
16. utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e/o recinzioni, sui pali dell'illuminazione e simili;
17. affiggere manifesti e volantini o svolgere propaganda sonora senza espressa autorizzazione comunale;
18. salire con i piedi sulle panchine, fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo;
19. accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
20. usare strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono, disturbare la pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore;
21. il Comune può autorizzare eventuali eccezioni per consentire lo svolgimento di attività culturali, manifestazioni, previa specifica richiesta agli interessati.
AVVERTE CHE
• l’inosservanza alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno punite con l’emissione di sanzioni amministrative pecuniarie, da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi
dell'art. 7/bis del D. Lgs. nr. 267/2000, secondo le procedure di cui alla legge 24/11/1981, nr. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
• ai sensi dell’art. 8-bis della citata legge nr. 689/81 in caso di reiterazione della violazione amministrativa al trasgressore verrà applicata la sanzione pecuniaria prevista dalla
presente Ordinanza aumentata del 50% e tale calcolo verrà effettuato anche per le successive violazioni commesse da parte del medesimo trasgressore;
• qualora l’uso in modo non conforme delle aree giochi determini danni materiali alle attrezzature presenti, fatta salva l’eventuale azione risarcitoria dell’Ente, al responsabile
sarà comminata una sanzione di importo compreso tra € 80,00 ed € 480,00 ai sensi del codice civile oltre alla formale richiesta di risarcimento dei danni cagionati;
• nel caso in cui le strutture presenti all’interno dell’area giochi vengano distrutte e/o danneggiate da atti vandalici i trasgressori verranno denunciati all’A.G. per la violazione
degli artt. 635 e 625 del codice penale.
Il Comando della Polizia Locale e le Forze Pubbliche, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati della vigilanza per il corretto adempimento della Presente Ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3 u. c. della Legge nr. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e
successive modificazioni o, alternativamente, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
DISPONE
• che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e che venga divulgata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fiuggi e sul sito internet istituzionale;
• di provvedere, nelle aree interessate, all’installazione di apposita segnaletica indicativa e prescrittiva;
• di dare la massima diffusione al presente provvedimento a mezzo di manifesti e ogni ulteriore mezzo ritenuto idoneo a garantire la conoscenza dei contenuti;
• la presente Ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
- Alla Giunta Comunale;
- Al Commissariato di Polizia di Stato;
- Al Comando Polizia Locale di Fiuggi;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Fiuggi;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Fiuggi.
IL SINDACO
Avv. Alioska BACCARINI