Questo regolamento entra in vigore nei paesi aderenti alla UE il 16 febbraio 2019 e non interviene su alcuna altra convenzione internazionale sui modelli plurilingue (Vienna, Parigi, L’Aja, Berlino ecc.) e sulla legalizzazione o apostille.
Dispone solo che, quando uno stato membro deve rilasciare uno di questi certificati, non serve né legalizzazione né traduzione, se viene allegato ad uno dei moduli previsti nel regolamento stesso:
- nascita;
- esistenza in vita;
- decesso;
- nome;
- matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
- divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
- unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
- scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata;
- filiazione;
- adozione;
- domicilio e/o residenza;
- cittadinanza;
- assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.