L’iscrizione: presso il consolato nella cui circoscrizione si è fissata la dimora abituale.
L'eventuale dichiarazione resa presso il comune italiano di residenza deve essere ripetuta, sempre entro novanta giorni, presso il consolato. Se, dopo la dichiarazione presso il comune, l'interessato non si reca successivamente presso il consolato, il provvedimento resta sospeso per uno anno e decorso tale termine viene cancellato per irreperibilità.
La cancellazione: presso il comune dove il cittadino fissa la sua residenza in Italia.