Per accedere agli atti ai sensi del Capo V della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. occorre essere tra i soggetti titolari del diritto, ovvero avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (es. per incidenti: conducente, proprietario, delegato dalla compagnia assicurativa ecc.).
Alla richiesta di accesso si applica quanto previsto dalla normativa in materia, anche in termine di informazione ai controinteressati e di documenti esclusi dall’accesso (per es. in caso di indagini in corso).
L’eventuale diniego all’accesso dovrà essere motivato e recare gli estremi per il ricorso.