Avviare attività: Autoscuole

Servizio attivo

Alle Imprese che intendono avviare attività di Autoscuola.

A chi è rivolto

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti soggettivi

Compimento di anni 21;

Non essere stato destinatario dell’applicazione di misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e di condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11). In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e responsabile didattico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, responsabile didattico e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.

Insussistenza delle condizioni previste dagli art. 11 e 92del TULPS (R.D. n. 773/1931).

Proprietà, gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola in capo al titolare

Disponibilità di adeguata capacità finanziaria ai sensi dell’art. 2, D.M. n. 317/1995 e possesso di un diploma di istruzione di secondo grado.

Possesso di abilitazione di insegnante di teoria e istruttore di guida con esperienza biennale maturata nell’ultimo quinquennio.

Per le persone giuridiche tali i requisiti, ad eccezione della capacità finanziaria, che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

Requisiti oggettivi:

Idoneità urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso e igienico-sanitario dei locali.

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.

Conformità delle attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative di sicurezza e igienico-sanitarie settoriali.

Rispetto prescrizioni dagli appositi Decreti Ministeriali su locali e arredamento didattico.

Descrizione

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Autoscuola sono le seguenti:

  • avvio dell’attività
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

Per attività di Autoscuola si intende il servizio di educazione stradale, istruzione e formazione conducenti veicoli a motore, per conseguimento patenti di qualsiasi categoria.

Le autoscuole devono possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale.

Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'autoscuola e dei suoi beni patrimoniali; nel caso di apertura di ulteriori sedi, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede

All’autoscuola deve essere preposto un responsabile didattico (dipendente, collaboratore familiare o anche, in caso di società, rispettivamente socio o amministratore), in possesso dei requisiti ex art. 123, c.5, D.lgs. n. 285/1992, ad eccezione della capacità finanziaria.

La durata minima di lezioni teoriche e pratiche è stabilita dall’art. 12, D.M. n. 317/1995.

I requisiti minimi di capacità finanziaria, i corsi di formazione e i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida, le modalità di svolgimento delle verifiche, le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, sono stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

Le autoscuole, oltre all’insegnamento, possono svolgere anche tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida.

Più autoscuole possono consorziarsi in un centro di istruzione automobilistica, demandando, integralmente o parzialmente, al centro, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale.

Non è ammessa la comproprietà o la dotazione a titolo di leasing o locazione senza conducente dei veicoli tra due o più titolari di autoscuola. I veicoli in dotazione al medesimo titolare di autoscuola possono essere utilizzati presso tutte le sedi dell'autoscuola operanti nella provincia, ferma restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi, di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B.

In caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente è possibile utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilità da altra autoscuola o centro di istruzione automobilistica, per non più di trenta giorni, salva proroga sulla base di motivate e documentate esigenze.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 285/1992 “Codice della Strada”;
  • Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992);
  • D.M. n. 317/1995 - Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

98

Avvio dell’attività

SCIA

 

D.lgs. n. 285/1992, art. 123;

D.M. n. 317/1995 - Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

 

Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 Codice

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 Codice Civile

Ubicazione, denominazione e natura

Art. 3, D.M., 317/1995

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie

Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

Requisiti e conformità dei locali, arredamenti e materiali per lezioni teoriche e di guida 

Art. 123, c. 7, D. lgs. N. 285/1992 e art. 3, 4, 5 e 6, D.M. 317/1995

Disponibilità insegnanti e istruttori riconosciuti idonei per insegnamento teoria e guida dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Art. 123, c. 7, D. lgs. N. 285/1992 e art. 8, D.M. 317/1995

Indicazione e sussistenza requisiti del responsabile didattico

Art. 123, c.4, D.lgs. N. 285/1992

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.lgs. N.159/2011 (Legge antimafia)

Art. 67, c.1, lett. A), D. lgs. N. 159/2011

Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 92 del TULPS

Artt. 11 e 92, TULPS

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

D.lgs. N. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, D. lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Artt. 67 e 85, D.lgs. N. 159/2011

Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

Art. 2, c.2, D. lgs. N. 126/2016

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

Come fare

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato, con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Cosa serve

Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Responsabile didattico (allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

Cosa si ottiene

La protocollazione della richeista

Tempi e scadenze

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio SUAP Commercio e Attività Produttive

Piazza Trento e Trieste n.1 - 03014 , Fiuggi (FR)

Telefono: 07755461369
Telefono: 07755461366
Telefono: 07755461310
Email: suap@comunedifiuggi.it
PEC: info@pec.comune.fiuggi.fr.it
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Pagina aggiornata il 13/03/2024