Avviare attività: Impresa di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Servizio attivo

Alle Imprese che intendono avviare l’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

A chi è rivolto

Imprese che intendono avviare l’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti soggettivi:

Requisiti di onorabilità ex art. 2, L. n. 82/1994 e artt. 67 e 85 D.lgs. n. 159/2011

Ai fini dell’esercizio dell’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

  1. assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna e pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o condanna alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o un’arte o interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  2. non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144, R.D. n. 267/1942;
  3. non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513 bis del codice penale;
  4. assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno), l’essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o aver riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni (salvo riabilitazione) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc..

In caso di impresa individuale, i requisiti devono essere posseduti da titolare ed eventuale responsabile tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, responsabile tecnico e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.

Requisiti di capacità finanziaria ex art. 2, c.1, D.M. n. 274/1997

Ai sensi dell’art. 2, c.1 del D.M. n. 274/1997, l'esercizio delle attività di pulizia presuppone:

  1. l’iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
  2. l’assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
  3. l’esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

Requisiti di capacità tecnica e organizzativa e requisiti professionali per attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ex art. 2, commi 2 e 3, D.M. n. 274/1997

L'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione presuppone la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

  1. assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno tre anni, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
  2. attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
  3. diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
  4. diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.

Requisiti oggettivi

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

Rispetto normativa in materia di smaltimento rifiuti speciali o tossici.

Descrizione

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

Per attività di pulizie, s’intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.

Per attività di disinfezione, s’intende il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

Per attività di disinfestazione, s’intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate (essa può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie).

Per attività di derattizzazione, s’intende il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.

Per attività di sanificazione s’intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante controllo e miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità e ventilazione ovvero per quanto riguarda illuminazione e rumore).

Ai sensi dell’art. 3, D.M. n. 274/1997, le imprese di pulizie sono classificate in fasce, ai fini della stipula dei contratti, in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore ai due anni, nello specifico settore di attività: fino a Euro 51.646,00 (comunque non inferiore a Euro 30.987,00); fino a Euro 206.583,00; fino a Euro 361.520,00; fino a Euro 516.457,00; fino a Euro 1.032.914,00; fino a Euro 2.065.828,00; fino a Euro 4.131.656,00; fino a Euro 6.197.483,00; fino a Euro 8.263.310,00; oltre ad Euro 8.263.310,00

All'impresa è attribuita la classe immediatamente superiore al predetto importo medio del volume di affari al netto di IVA e permette di partecipare a gare di appalto comunitarie fino ad un importo uguale alla classe di attribuzione assegnata

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è necessaria la nomina di un responsabile tecnico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";
  • D.P.R. n. 558/1999 “Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese ...";
  • D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali ...”;
  • D.M. n. 274/1997 “Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82...”;
  • L. n. 82/1994 “Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione, di disinfestazione di derattizzazione e di sanificazione”;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

102

Impresa di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

SCIA

La SCIA è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di commercio

D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.3

D.P.R. n. 558/1999, art. 7

D.lgs. n. 112/1998, art. 22, c.3, let. b)

D.M. 274/1997

L. n. 82/1994

 

Subingresso

Comunicazione

 

 

 

Cessazione

Comunicazione

 

 

 

Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Requisiti di onorabilità

Art. 2, c.1, l. N. 82/1994

Requisiti di capacità economico-finanziaria

Art. 2, c.1, d.m. n. 274/1997

Requisiti di capacità tecnica ed organizzativa

Art. 2, c.2, d.m. n. 274/1997

Requisiti tecnico-professional

Art. 2, c.3, d.m. n. 274/1997

Possesso requisiti morali e professionali Responsabile Tecnico

Art. 10, c.3, D.L. n. 7/2007, convertito con L. N. 40/2007

Fasce di classificazione

Art. 3, d.m. n. 274/1997

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie della sede operativa

Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10, c.3, d.l. n. 7/2007, convertito con l. N. 40/2007 e d.lgs. N. 81/2008

Rispetto normativa in materia di smaltimento rifiuti speciali o tossici

D.l. n. 7/2007, convertito con l. N. 40/2007, art. 10, c.3 e d.lgs. N. 22/1997

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 2, c.2, l. N. 82/1994 e artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.

Come fare

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione nel registro delle imprese o albo delle imprese artigiane

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

Allapresentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Cosa serve

Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e comunicazione di collocazione in una determinata fascia (allegato A del modello + copia del documento d’identità);

Sempre

q

Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità tecnica e organizzativa da parte del responsabile tecnico (Allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre nel caso di attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato C del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

Cosa si ottiene

La protocollazioen della richiesta

Tempi e scadenze

L’attività oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, dai controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

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Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio SUAP Commercio e Attività Produttive

Piazza Trento e Trieste n.1 - 03014 , Fiuggi (FR)

Telefono: 07755461369
Telefono: 07755461366
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PEC: info@pec.comune.fiuggi.fr.it
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Pagina aggiornata il 13/03/2024