TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Centri di revisione di veicoli a motore sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso
- cessazione dell’attività.
Per attività di Centri di revisione di veicoli a motore, si intende il servizio di revisione generale o parziale dei veicoli a motore e loro rimorchi, per accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per assicurare il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore fino a 16 persone o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5t. può affidare in concessione quinquennale le revisioni a imprese di autoriparazione o imprese che, esercendo in prevalenza commercio di veicoli esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione.
Le imprese che intendono esercitare la revisione dei veicoli devono essere autorizzate ai sensi dell’art. 80, c.8, D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e svolgere effettivamente tutte le attività previste dall’art. 1, L. n. 122/1992 (meccatronica - gommista - carrozzeria). Per ogni sede operativa devono sussistere i requisiti di cui ai commi 2 e 3, art. 239, D.P.R. n. 495/92 e devono essere richieste e rilasciate distinte autorizzazioni.
Le revisioni possono essere, altresì, affidate in concessione a consorzi e società consortili, anche cooperative, costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte le sezioni, le quali devono essere in possesso dei requisiti ex art. 239, commi 4 e ss. del D.P.R. n. 495/92.
Le imprese esercenti la revisione dei veicoli a motore devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, attrezzature e locali idonei al corretto esercizio delle attività e devono documentare per ogni unità locale, la preposizione di un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti personali e tecnico professionali di cui all'art. 240, D.P.R. n. 495/92. Ove in possesso di tale requisito, può essere preposto anche il titolare dell'officina mentre non può essere preposto un consulente o professionista esterno.
I requisiti dei locali e delle attrezzature sono stabiliti dall’art. 241, D.P.R. n. 495/1992.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada”;
- D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ
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REGIME AMMINISTRATIVO
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CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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100
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Avvio dell’attività
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Autorizzazione più SCIA
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Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.
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D. Lgs. n. 285/1992 art. 80, c.8
D. Lgs. n. 112/1998, art. 105, c.3
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69
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Subingresso
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Comunicazione
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Cessazione
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Comunicazione
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Allapresentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione
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Norme che ne prevedono la produzione
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Dati identificativi dell’impresa
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Art. 2195 Codice
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Qualità rivestita dal titolare dell’impresa
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Art. 2082 Codice Civile
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Ubicazione e tipologia attività
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Art. 239, D.P.R. n. 495/1992
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Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici
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Art. 240, D.P.R. n. 495/1992 e art. 67, D. Lgs. N.159/11
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Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie
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Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali
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Requisiti dei locali, attrezzature,
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Art. 241, D.P.R. n. 495/1992
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Rispetto norme di prevenzione incendi
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D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69
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Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
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D.lgs. N. 81/2008
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Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali
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Art. 13, D. Lgs. N. 196/2003
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Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000
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Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000
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Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi
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Art. 240, D.P.R. n. 495/1992 e artt. 67 e 85, D.lgs. N. 159/2011
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N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.