Alle Imprese che intendono esercitare l’attività di officine di autoriparazione.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Idoneità dei localidal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.
Rispetto norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Osservanza disposizioni in materia di impatto acustico (L. n. 447/1995).
Osservanza disposizioni in materia di emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero, ex D.lgs. n. 152/06 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/13 in caso di più autorizzazioni).
Rispetto norme prevenzione incendi, in caso di in caso di officine e carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 mq o di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti, di cui al D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punti 53 e 54.
Requisiti personali generali:
Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività di autoriparazione, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale Direttore Tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal Responsabile tecnico e dai soggetti indicati dall’art. 85, c. 1 e 2 del D.lgs. n. 159/2011.
Requisiti personali specifici in capo al Responsabile Tecnic
a) cittadinanza italiana o di altro Stato della Comunità europea o di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, c.2, L. n. 122/1992, per i quali é prevista una pena detentiva.
Requisiti professionali in capo al Responsabile Tecnico
Il Responsabile tecnico, ai sensi dell’art. 7, L. n. 122/1992, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:
- aver esercitato, per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque, l'attività di autoriparazione come dipendente (operaio qualificato), titolare, socio o familiare collaboratore nell'ambito di imprese operanti nel settore;
- aver frequentato con esito positivo un apposito corso regionale teorico - pratico di qualificazione oppure aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico - professionale attinente all'attività, seguiti da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato nell'arco degli ultimi cinque;
- aver conseguito in materia tecnica attinente all'attività un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.
Ai sensi dell'art. 6, L. n. 25/1996, sono abilitati i titolari/soci di imprese, ancorché cessate, che dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività in periodi pregressi all'entrata in vigore della Legge n. 122/1992, per una durata non inferiore ad un anno, essendo stati iscritti per tali attività nell'Albo delle Imprese Artigiane o nel Registro delle Ditte.
Nel caso di requisito tecnico-professionale maturato all'estero occorre il preventivo riconoscimento del Ministero dello Sviluppo Economico.