Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di distributori di carburante sono le seguenti:
- installazione ed esercizio di nuovo impianto;
- esercizio provvisorio;
- aggiunta carburanti in esercizi esistenti;
- trasferimento di titolarità;
- subentro nuovo gestore senza trasferimento titolarità;
- cessazione dell’attività.
L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.lgs. n. 32/1998, sono esercitate previa autorizzazione del comune in cui sono svolte , subordinata esclusivamente alla verifica dellaconformità alle disposizioni del piano regolatore alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti lasicurezza sanitaria,ambientale e stradale, alle disposizioni per latutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme diindirizzo programmatico delle regioni ed alle norme di prevenzione incendi. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia i titoli edilizi necessari.
Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i nuovi impianti, quelli sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con aggiunta di altri carburanti devono essere collaudati su richiesta del titolare da apposita commissione nominata dal comune.
Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.
Nelle more del collaudo, le regioni possono prevedere l’autorizzazione provvisoria all’esercizio per gli impianti che la richiedono.
Contestualmente all’iscrizione all’anagrafe, i titolari degli impianti di distribuzione carburanti, dovranno rendere la dichiarazione prevista all'art. 1, c.102 della stessa L. n. 124/2017 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 o, in alternativa, perizia giurata di tecnico abilitato), indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, contenente l’attestazione che l'impianto ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali o che, pur ricadendo in una fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento da completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 124/2017 .
Per finalità di semplificazione e alleggerimento degli oneri a carico delle imprese e, in particolare per consentire loro un unico invio, la Conferenza Unificata nella seduta dell’8 marzo 2018, ha sancito che l’iscrizione all’anagrafe impianti ed i relativi adempimenti, vengano eseguiti esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica del MiSE realizzata all’interno del portale impresainungiorno.gov.it.
La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, denominatigestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuitadell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.
I gestori degli impianti di distribuzione carburanti che siano anchetitolari dell’autorizzazione petroliferapossono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea art. 17, L. n. 27/2012).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Nell'area degli impianti di distribuzione carburanti è consentita, previa comunicazione al comune e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale:
a) la somministrazione di alimenti e bevande ex art. 5, c.1, lett. b), L. n. 287/91;
b) l’apertura di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto e l’esercizio della rivendita di tabacchi, presso gli impianti con una superficie minima di 500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa a condizione che l’ente proprietario/gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
Tali attività, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti che può, tuttavia, consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Nelle aree di servizio autostradali tali attività possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio (art. 28, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con L. n. 111/2011).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.Lgs. n. 32/1998;
- D.P.R. n. 151/2011;
- D.Lgs. n. 152/2006;
- D.P.R. n. 59/2013;
- D.Lgs. n. 59/2010;
· Legge n. 241/1990;
· D.lgs. n. 126/2016;
· D.lgs. n. 222/2016;
· D.Lgs. n. 159/2011 “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”;
· Legge n. 124/2017.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ
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REGIME AMMINISTRATIVO
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CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Installazione ed esercizio di nuovo impianto;
Esercizio provvisorio;
Aggiunta carburanti in impianti esistenti.
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Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 gg.) più SCIA
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Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio ed aggiunta carburanti in impianti esistenti più SCIA prevenzione incendi:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.
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D.lgs. n. 32/1998 art. 1, c.1, 2 e 3
D.P.R. n. 151/2011
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scarico acque in caso di lavaggio auto
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Autorizzazione
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Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio ed aggiunta carburanti in impianti esistenti più AUA per scarico acque:
In caso di presenza di lavaggio auto, l’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.
La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.
L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione .
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D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.
D.P.R. n. 59/2013
D.P.R. n. 151/2011
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Trasferimento di titolarità
Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità
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Comunicazione
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Comunicazione per trasferimento di titolarità , subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarità) più comunicazione per voltura prevenzione incendi:
Comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarità, la trasmette a Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni.
Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.
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D.lgs. n. 32/1998, art. 1, c.4, 6 e 6-bis
D.P.R. n. 151/2011
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Cessazione
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Comunicazione
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Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta , anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato , con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1,.L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
In caso di impianti di distribuzione di carburanti con lavaggio auto e scarico acque, l’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).
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Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione
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Norme che ne prevedono la produzione
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Dati identificativi dell’impresa
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Art. 2195 codice civile
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Qualità rivestita dal titolare dell’impresa
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Art. 2082 codice civile
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Ubicazione e caratteristiche dell’impianto
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Art. 1, c.2, d.lgs. N. 32/1998
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Rispetto norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, ambientali, stradali, fiscali, di tutela dei beni storici ed artistici, delle norme programmatiche regionali e di quelle di prevenzione incendi
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Art. 1, c.2, d.lgs. N. 32/1998
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Possesso requisiti di onorabilità ex art. 71, d.lgs. N. 59/2010
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Art. 71, d.lgs. N. 59/2010
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Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia)
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Art. 67, c.1 lett. A) d.lgs. N. 159/2011
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Rispetto norme ambientali in caso di impianti con lavaggio auto e scarico acque
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Art. 124 e ss., d.lgs. 03/04/2006, n. 152
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Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
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D.lgs. N. 81/2008
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Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali
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Art. 13, del d.lgs. N. 196/2003
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Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi
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Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. 06/09/2011, n. 159
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N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo