Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di spettacolo viaggiante oltre le 200 persone sono le seguenti:
Per attività di spettacolo viaggiante, s’intendono ai sensi dell’art. 2, L. n. 337/68 le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso e i parchi permanenti, anche se in maniera stabile (ad es. giostre, luna park, piste di pattinaggio, Kartodromi, etc.).
Preliminarmente, le imprese che intendono esercitare tale attività, devono munirsi di autorizzazione del Ministero del turismo e spettacolo, concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali e contenente l’elenco delle attrazioni impiegate
L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante con partecipazione di pubblico oltre le 200 persone, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale ex art. 69 e licenza ex art. 80 Tulps (R.D. n. 773/1931), che viene rilasciata previa presentazione di apposita relazione tecnica descrittiva dei locali/aree ed impianti ed il necessario sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141, Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940), al fine di verificare la rispondenza alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.
Ciascuna amministrazione comunale individua, con regolamento, le aree disponibili per l’installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, le aggiorna annualmente e disciplina le modalità di concessione delle stesse.
Nel caso in cui gli spettacoli avvengano in aria pubblica o aperta al pubblico, occorre acquisire la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 337/1968;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ
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REGIME AMMINISTRATIVO
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CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Spettacoloviaggiante oltre le 200 persone
Impattoacustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:
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Autorizzazione
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L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.
All’istanza è allegata apposita relazione tecnica descrittiva dei locali/aree ed impianti ai fini del successivo sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
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Legge n. 337/1968
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80
Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940
L. n. 447/1995, art. 8;
D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B;
D.P.R. n. 59/2013;
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a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;
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a)Autorizzazione
piùcomunicazione
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a)Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:
La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza
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b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione
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b)Autorizzazione
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b)Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:
La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.
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Allapresentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessatocon indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutivanecessari a corredo dell’Istanza
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Norme che ne prevedono la produzione
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Dati identificativi dell’impresa
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Art. 2195 codice civile
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Qualità rivestita dal titolare dell’impresa
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Art. 2082 codice civile
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Ubicazione area
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Art. 69, tulps (r.d. n. 773/1931)
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Rispetto norme di acustica
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L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali
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Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011
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Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011
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Requisiti di onorabilità ex artt. 11 tulps
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Artt. 11, tulps
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Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)
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Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010
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N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.