La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’INPS dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi della nascita, adozione o affidamento attraverso:
- il servizio online dedicato sul sito (www.inps.it>Servizi on line>servizi per il cittadino>autenticazione con il PIN dispositivo>domanda di prestazioni a sostegno del reddito>premio alla nascita);
- gli enti di patronato;
- il Contact center Integrato al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
- Tramite l’APP “INPS Mobile:
Il servizio per la presentazione della domanda è rivolto alle sole utenti che intendono richiedere il “Premio Nascita” esclusivamente per i seguenti eventi:
- compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’8° mese di gravidanza);
- nascita avvenuta, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza.
Per la presentazione della domanda relativa ad eventi diversi da quelli sopra indicati (adozione, affidamento preadottivo, interruzione di gravidanza dall’8° mese e le casistiche di subentro paterno) è necessario avvalersi dei consueti canali (Web, Patronato, Contact Center), che continuano ad essere disponibili anche per tutte le altre casistiche previste dalla normativa vigente, alla quale si fa espresso rinvio.
Per i soli eventi verificatisi dal 1 gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda telematica decorre dal 4 maggio.
Per ciascun minore (sia in caso di nascita che di adozione) potrà essere presentata una sola domanda. Nel caso di parto plurimo invece, la domanda eventualmente presentata al compimento del 7° mese andrà integrata al momento della nascita con le informazioni di tutti i minori, al fine di integrare l’importo erogato.