L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato, dall'art. 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l'anno 2022, l'assegno di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio. L’importo della prestazione (in misura piena) è pari a 147,90 euro mensili.
L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Il diritto decorre dal primo gennaio di ogni anno o comunque dal primo mese in cui si siano raggiunti i requisiti.