Richiedere l'Assegno di maternità

Servizio attivo

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51.

A chi è rivolto

Per poter accedere alla prestazione sociale occorre avere i seguenti requisiti:

  • essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi (in caso contrario si può accedere ai cosiddetti “assegni di maternità dello Stato”, per cui vedasi il sito www.inps.it);
  • aver partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;
  • essere cittadine italiane residenti nel Comune, comunitarie o extracomunitarie in possesso del richiesto titolo di soggiorno al momento della presentazione della domanda o comunque entro 6 mesi dalla data del parto, o essere in possesso dello Status di Rifugiato politico;
  • avere un I.S.E..E non superiore a 17.747,58 euro (nucleo di tre componenti, per l’anno 2022) e non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità INPS.

Descrizione

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali. Per l’anno 2022 l’importo della prestazione (in misura piena) è pari a 354,73 euro mensili.

Come fare

Presentare la domanda presso gli Uffici Comunali

Cosa serve

Portare con sé certificazione I.S.E.E. in corso di validità ed eventuali coordinate di conto corrente per l’accredito del contributo.

Cosa si ottiene

La protocollazione della richiesta

Tempi e scadenze

La domanda va presentata presso l’ufficio al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Servizi Sociali

Piazza Trento e Trieste n.1 - 03014 , Fiuggi (FR)

Telefono: 07755461232

Pagina aggiornata il 13/03/2024